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Sez. 3, Sentenza n. 3665 del 18/06/1985 (Rv. 441261 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONFRONTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441261-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONFRONTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La valutazione dell'opportunità ed utilità di procedere al confronto dei testimoni è affidata alla discrezionalità del giudice del merito, con la conseguenza che il mancato Esercizio di tale facoltà non è sindacabile in Sede di legittimità. (Conf 3765/75, mass n 377971; (Conf 2982/74, mass n 371430).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 254

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)