Sez. 2, Sentenza n. 665 del 05/02/1982 (Rv. 418431 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - OMESSA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO PER MANCATA COMPARIZIONE DI TUTTE LE PARTI A DUE SUCCESSIVE UDIENZE DI TRATTAZIONE - CONSEGUENTE RIMESSIONE EX ART. 354 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - OMESSA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO PER MANCATA COMPARIZIONE DI TUTTE LE PARTI A DUE SUCCESSIVE UDIENZE DI TRATTAZIONE - CONSEGUENTE RIMESSIONE EX ART. 354 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Non ricorre una delle ipotesi che comportano, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., la rimessione della causa da parte del giudice di appello al giudice di primo grado, o la rinnovazione di Atti invalidi, nel caso in cui il giudice di primo grado anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo a seguito della mancata comparizione di tutte le parti a due successive udienze di trattazione, abbia fissato una nuova udienza di trattazione, giacché al di fuori dei casi tassativamente previsti dell'art. 354 cod. proc. civ. le Invalidità di carattere processuale incorse nel giudizio di primo grado sono irrilevanti, con la conseguenza che la parte soccombente può dolersi in Sede di impugnazione solo del merito della decisione adottata. (V 2189/67, mass n 329351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)