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Sez. 3, Sentenza n. 2189 del 20/09/1967 (Rv. 329351 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OMISSIONE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329351-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OMISSIONE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PRECLUSIONE.*

Nessun effetto impeditivo dell'ulteriore svolgimento del processo puo attribuirsi alla mancata pronuncia del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. L'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e concepito dal legislatore come un mero presupposto di fatto per la pronuncia del provvedimento di Estinzione del processo, ove ne ricorrano le condizioni. Pertanto, se manca il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, e preclusa la possibilita di pronunciare l'Estinzione del processo per inattivita delle parti ed e, per converso, legittima la prosecuzione del processo stesso sino alla sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)