Sez. 1, Sentenza n. 9477 del 11/09/1993 (Rv. 483723 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione - In genere | Procedimento relativo a minore infrasedicenne - Genitore esercente la potestà - Rinuncia all'azione - Riproposizione della stessa - Ammissibilità.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione - In genere
In tema di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale di un minore infrasedicenne, il genitore esercente la potestà può rinunciare all'azione proposta, esercitando una facoltà che la legge gli concede, senza che ne consegua il venir meno della sua legittimazione, all'eventuale riproposizione della azione, non rientrando nella disponibilità del genitore la relativa rinuncia, atteso che il diritto (di carattere processuale) di proporre la suddetta azione, è previsto dall'art. 273 cod. civ. con carattere di generalità e nell'interesse del minore, che può risorgere successivamente all'estinzione del primo giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)