Sez. 1, Sentenza n. 13408 del 01/12/1999 (Rv. 531747 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE | In genere - Procedimento relativo a minore - Genitore esercente la potestà - Rinunzia all'azione - Riproposizione della stessa da parte dello stesso o personalmente dal figlio, al compimento della maggiore età - Ammissibilità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE
In tema di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, il genitore esercente la potestà può rinunciare - esplicitamente ovvero lasciando che la causa sia cancellata o si estingua per inattività - al procedimento instaurato. Peraltro, vertendosi in tema di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l'azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore, o personalmente dal figlio, una volta raggiunta la maggiore età.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)