Sez. 5, Sentenza n. 9334 del 29/11/2002 Ud. (dep. 28/02/2003) Rv. 228219 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter del D.L. 7 aprile 2000 n. 82 (conv. dalla legge 5 giugno 2000 n. 144) per i procedimenti riguardanti delitti puniti con l'ergastolo - Richiesta di immediata definizione ai fini di cui all'art. 442 comma secondo cod. proc. pen. - Oggetto - Ammissione al rito abbreviato.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La norma transitoria che disciplina la richiesta, ai fini di cui al secondo comma dell'art. 442 cod. proc. pen., di immediata definizione dei procedimenti in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo (art. 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 83, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144), pur essendo in effetti finalizzata ad accordare la possibilità di una sanzione ridotta anche ad imputati che non l'avrebbero avuta prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999, non attiene unicamente alla determinazione della pena, ma configura una vera e propria ipotesi di accesso al rito abbreviato, tanto che la stessa disposizione transitoria prospetta una definizione del giudizio sulla base anche degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Legge 05/06/2000 num. 144 art. 4 ter, Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)