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Sez. 5, Sentenza n. 19388 del 09/05/2006 Ud. (dep. 06/06/2006) Rv. 234158 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Giudizio abbreviato ex art. 4 ter legge n. 144 del 2000 - Prove ulteriori - Diritto dell'imputato - Esclusione - Integrazione probatoria d'ufficio - Diritto dell'imputato alla controprova - Sussistenza - Escussione orale di prova già acquisita - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234158-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Nel giudizio abbreviato richiesto ex art. 4 ter legge n. 144 del 2000, che può essere eccezionalmente ammesso, in via transitoria, anche nel corso del dibattimento di appello, l'imputato non ha diritto all'ammissione di prove ulteriori, perché sono utilizzabili tutte quelle acquisite in precedenza, fatta eccezione delle prove inutilizzabili per violazione di un divieto probatorio assoluto, ma ha diritto, così come nel giudizio abbreviato in senso stretto richiesto senza integrazioni probatorie, all'ammissione della controprova all'esito dell'assunzione delle prove ammesse d'ufficio dal giudice a norma dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., ferma restando l'impossibilità dell'escussione orale di una prova già documentata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)