Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 15/12/1972 (Rv. 361627 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Spetta al giudice di merito il compito di reperire liberamente le fonti del suo insindacabile convincimento, scegliendo - tra le varie e magari contrastanti risultanze del processo - quelle che ritenga piu attendibili o piu idonee, e senza alcun Obbligo di disporre le ulteriori indagini istruttorie, proposte dalle parti, sui punti che gli appaiono o irrilevanti o gia sufficientemente acclarati. Ma, specialmente quando le richieste istruttorie attengono a circostanze potenzialmente decisive, il giudice ha il dovere di motivare la propria decisione di disattenderle, in modo che sia possibile controllare la correttezza logica e l'esattezza giuridica del ragionamento che la sorregge. (V 905'70, mass n 346307; 170'70, mass n 344947).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)