Sez. 3, Sentenza n. 905 del 03/04/1970 (Rv. 346307 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - POTERE DEL GIUDICE DI UTILIZZARE GLI ELEMENTI PROBATORI RITENUTI PIU ATTENDIBILI - OMESSA MOTIVAZIONE SUGLI ALTRI ELEMENTI PROBATORI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - POTERE DEL GIUDICE DI UTILIZZARE GLI ELEMENTI PROBATORI RITENUTI PIU ATTENDIBILI - OMESSA MOTIVAZIONE SUGLI ALTRI ELEMENTI PROBATORI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI*
Il giudice di merito e libero di fondare il proprio convincimento sulle risultanze processuali da esso ritenute attendibili e di trarre argomenti da un documento o da un mezzo di prova piuttosto che da un altro documento o da un altro mezzo di prova, e non incorre nel vizio di difetto di motivazione se non motiva esplicitamente sulla ritenuta irrilevanza dell'altro documento o dell'altro mezzo di prova, quando l'irrilevanza degli stessi si desuma, anche per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione. (V 3978-69, massima n 344422).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)