Sez. 5, Sentenza n. 7359 del 24/05/1984 Ud. (dep. 24/09/1984) Rv. 165674 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - FIDEIUSSIONE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - FIDEIUSSIONE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONI.*
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la fideiussione può realizzare la distrazione medesima, quando costituisce strumento anomalo ai fini della propria attività, mediante il quale l'imprenditore determina, senza alcun utile per il proprio patrimonio, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori. (Conf mass n 144467).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)