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Sez. 5, Sentenza n. 2674 del 12/12/1979 Ud. (dep. 22/02/1980) Rv. 144467 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ESTREMI - FIDEIUSSIONE - CONFIGURABILITA DEL REATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144467-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ESTREMI - FIDEIUSSIONE - CONFIGURABILITA DEL REATO - CONDIZIONI.*

Per distrazione, nel senso voluto dal legislatore nell'art 216 n 1 prima ipotesi RD 16 marzo 1942, n 267, deve intendersi qualunque fatto diverso dall'occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione di passivita inesistenti, mediante il quale l'imprenditore faccia coscientemente uscire dal proprio patrimonio uno o piu beni al fine di impedirne l'apprensione da parte degli organi del fallimento. Anche la fideiussione puo realizzare la distrazione, pero solo se costituisca strumento anomalo ai fini della propria attivita, attraverso il quale l'imprenditore determini, senza alcun utile per il proprio patrimonio, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)