Sez. 3, Sentenza n. 23210 del 13/11/2015 (Rv. 637786 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Massimale di polizza - Applicazione ad un sinistro verificatosi anteriormente alla sua entrata in vigore - Esclusione - Fondamento.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)
In tema di contratto di assicurazione, qualora sia intervenuta una modifica del massimale tra la data di verificazione e quella di denuncia di un sinistro, continua ad applicarsi il massimale originario poiché i principi di aleatorietà, mutualità ed inversione del ciclo produttivo che caratterizzano l'attività assicurativa impongono una permanente coerenza tra premio pagato e rischio garantito, la quale può essere soddisfatta solo se l'assicuratore conosca in anticipo il limite di quanto potrà essere chiamato a pagare per ciascun sinistro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)