Sez. 3, Sentenza n. 5233 del 10/03/2006 (Rv. 588242 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - Minimi di garanzia - Individuazione - Riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del fatto - Necessità - Responsabilità per "mala gestio" - Liquidazione del danno - Riferimento al massimale minimo di legge - Necessità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel caso in cui l'impresa assicuratrice venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ai fini della liquidazione del danno da parte del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, devono applicarsi i massimali previsti dalla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato, e non da quella vigente alla data del d.m. di liquidazione coatta amministrativa, ed è sulla base di tali massimali che dev'essere calcolato il danno da "mala gestio", al cui risarcimento è tenuta l'impresa designata.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)