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Sez. 3, Sentenza n. 5233 del 10/03/2006 (Rv. 588242 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - Minimi di garanzia - Individuazione - Riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del fatto - Necessità - Responsabilità per "mala gestio" - Liquidazione del danno - Riferimento al massimale minimo di legge - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588242-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel caso in cui l'impresa assicuratrice venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ai fini della liquidazione del danno da parte del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, devono applicarsi i massimali previsti dalla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato, e non da quella vigente alla data del d.m. di liquidazione coatta amministrativa, ed è sulla base di tali massimali che dev'essere calcolato il danno da "mala gestio", al cui risarcimento è tenuta l'impresa designata.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)