Sez. 1, Sentenza n. 11011 del 10/05/1977 Ud. (dep. 23/09/1977) Rv. 136762 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI - AMMISSIBILITA COME MOTIVO DI RICORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI - AMMISSIBILITA COME MOTIVO DI RICORSO - CONDIZIONI.*
Il vizio di travisamento del fatto e di regola inammissibile come motivo di ricorso e puo essere fatto valere in Cassazione soltanto quando, risolvendosi in un vizio logico o giuridico della ratio decidendi, determini Mancanza o contraddittorieta della motivazione, attraverso l'ammissione od esclusione manifestamente erronea di un fatto decisivo. Non sussiste, invece, travisamento quando il giudice, valutando ed interpretando con corretta motivazione le risultanze processuali, ritenga come corrispondenti alla verita obbiettiva l'una piuttosto che l'altra delle ricostruzioni del fatto prospettategli, senza incorrere, nello spiegare le ragioni della scelta del relativo convincimento, in vizi logici o giuridici di ragionamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)