Sez. 1, Sentenza n. 11355 del 26/06/1978 Ud. (dep. 26/09/1978) Rv. 140011 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
Il travisamento del fatto, quale vizio logico-giuridico della motivazione deducibile in Cassazione, si ha quando a precisi accertamenti di fatto si sostituiscono ipotesi contrarie che non trovano riscontro negli Atti processuali o quando non siano con certezza provate determinate circostanze poste a fondamento della decisione, ovvero allorche siasi trascurata una critica indispensabile nella indagine di elementi processuali che possono apparire di essenziale efficacia probatoria, e non quando il giudice di merito, interpretando nell'Esercizio del suo potere discrezionale le risultanze processuali, accerti come rispondenti alla realta obiettiva l'una piuttosto che l'altra delle descrizioni del fatto che gli siano state prospettate senza incorrere, nello spiegare le ragioni della scelta, in vizi logici di ragionamento. (V mass n 139363; (V mass n 138612; (V mass n 138611; (V mass n 138499; (V mass n 138195; (V mass n 137964; (V mass n 137770; (V mass n 137615; (V mass n 136808; (V mass n 136762; (V mass n 136256; (V mass n 136084).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)