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Sez. 3, Sentenza n. 11685 del 27/10/1992 (Rv. 479164 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - In genere | Prove - Preclusioni previste per il giudizio di primo grado e di appello - Applicabilità ai documenti provenienti dalle parti, con funzione meramente difensiva ed esplicativa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479164-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - In genere

Nel rito del lavoro, applicabile, ai sensi dell'art. 46 della legge 27 luglio 1978 n. 392, anche alle controversie per la determinazione dei canoni, le preclusioni in ordine alle prove previste dagli artt. 415 n. 5 - 416 cod. proc. civ., per il giudizio di primo grado, e dagli artt. 434-436-437 dello stesso codice, per il giudizio di appello, non sono applicabili ai documenti che provengono dalle parti e non hanno funzione probatoria ma meramente difensiva ed esplicativa, i quali sono assimilabili alle difese e possono essere, quindi, anche allegati alle note difensive depositate nel termine all'uopo concesso ai sensi degli artt. 429 secondo comma e 437 cod. proc. civ.. (nella specie, trattavasi di un prospetto con i conteggi dei canoni locativi dovuti, in precedenza trasmesso al conduttore dal locatore e da questo prodotto in giudizio per specificare la sua domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)