Sez. L, Sentenza n. 4430 del 04/05/1999 (Rv. 525980 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Prove - Preclusioni previste per il giudizio di primo grado e di appello - Ambito di applicabilità - Cosiddette mere difese - Inapplicabilità - Conseguenze - Eccezione di pagamento - Inclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
Nel rito del lavoro le prove precostituite non ricadono nel divieto di cui all'art. 416 cod. proc. civ. e possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado (e anche di appello) qualora riguardino non eccezioni processuali o di merito in senso stretto, ma mere difese. Ricorre tale ipotesi rispetto all'eccezione di pagamento della quale il giudice deve tenere conto ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)