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Sez. 1, Sentenza n. 37244 del 13/11/2013 Ud. (dep. 08/09/2014) Rv. 260532 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Richiesta di abbreviato condizionato - Rigetto - Richiesta di abbreviato "secco" - Contestazione successiva del rigetto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260532-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

È preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma sesto, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)