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Sez. 3, Sentenza n. 6784 del 18/11/2015 Ud. (dep. 22/02/2016) Rv. 266271 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO | Rigetto di rito abbreviato condizionato - Richiesta di rito abbreviato incondizionato all'udienza fissata ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. - Tardività - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266271-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO

In tema di procedimento per giudizio immediato, qualora l'imputato abbia tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato condizionato e l'istanza sia stata rigettata dal G.i.p., la successiva richiesta di giudizio abbreviato semplice formulata all'udienza fissata, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., non può considerarsi tardiva, in quanto il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)