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Sez. 5, Sentenza n. 16253 del 23/07/2007 (Rv. 601241 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese di riparazione e manutenzione automezzi - Deducibilità - Condizioni - Appostazione in bilancio - Sufficienza - Esclusione - Documentazione della inerenza a mezzi impiegati per la produzione di reddito - Necessità.
Stato
decisa il 2007-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601241-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sul reddito, la deducibilità delle spese per la riparazione e manutenzione di automezzi destinati all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, della inerenza di tali spese a beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito la quale aveva ritenuto sufficiente, affinché il contribuente beneficiasse della deducibilità delle spese di riparazione e manutenzione di automezzi, la circostanza che le suddette spese fossero indicate nel bilancio, anche se dalle relative fatture non era possibile individuare il singolo mezzo oggetto di riparazione o manutenzione).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)