Sez. 5, Sentenza n. 12168 del 26/05/2009 (Rv. 608345 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese per generi di prima necessità per maestranze edilizie - Deducibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, la deducibilità dei costi relativi alle spese sostenute per l'acquisto di generi di prima necessità per soddisfare i bisogni delle maestranze occupate nella realizzazione di un immobile, richiede non solo la prova dell'effettiva costruzione dell'immobile stesso, da parte della società contribuente ma, soprattutto, la dimostrazione dell'obbligatorietà giuridica della erogazione di tali "benefits", in aggiunta alla retribuzione, non essendo sufficiente la mera deduzione del collegamento con le finalità aziendali per poter qualificare tali spese come elementi negativi del reddito d'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 916 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 916 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)