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Sez. 1, Sentenza n. 1810 del 04/03/1985 (Rv. 439754 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA A (REDDITO DI CAPITALE) - PRESUPPOSTO - PREMI SU PRESTITI - ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI UNA SOCIETÀ DI UNA POSIZIONE DEBITORIA VERSO UN TERZO - PRESUNZIONE DI CORRESPONSIONE DI INTERESSI - ESCLUSIONE - ISCRIZIONE EFFETTUATA SULLA - BASE DI UN TITOLO NORMALMENTE NON PRODUTTIVO DI INTERESSI - DEDUCIBILITÀ DELLA PREDETTA PRESUNZIONE DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439754-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA A (REDDITO DI CAPITALE) - PRESUPPOSTO - PREMI SU PRESTITI - ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI UNA SOCIETÀ DI UNA POSIZIONE DEBITORIA VERSO UN TERZO - PRESUNZIONE DI CORRESPONSIONE DI INTERESSI - ESCLUSIONE - ISCRIZIONE EFFETTUATA SULLA - BASE DI UN TITOLO NORMALMENTE NON PRODUTTIVO DI INTERESSI - DEDUCIBILITÀ DELLA PREDETTA PRESUNZIONE DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - CONDIZIONI.*

In tema d'imposta di ricchezza mobile, l'iscrizione nel bilancio di una società di una posizione debitoria verso un terzo non comporta, di per sè, la presunzione di corresponsione a detto terzo di interessi, tassabili a carico della società stessa, con rivalsa, ai sensi e nel vigore dell'art. 127 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, atteso che tale presunzione è posta dall'art. 86 secondo comma del citato decreto solo quando il debito derivi da un rapporto di mutuo o da altro analogo rapporto naturalmente idoneo a produrre interessi. Pertanto, qualora a sostegno della suddetta iscrizione la società alleghi un titolo normalmente non produttivo di interessi (quale un'anticipazione in conto aumento di capitale od un deposito infruttifero per ragioni di garanzia), l'indicata presunzione può essere invocata dall'amministrazione finanziaria solo se deduca e dimostri, superando detta allegazione, che quell'iscrizione debitoria si ricolleghi ad un mutuo, ad un finanziamento, o ad altro analogo titolo tipicamente fruttifero. (V 2294/83, mass n 427138; (V 1731/82, mass n 419573).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)