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Sez. 1, Sentenza n. 2294 del 30/03/1983 (Rv. 427138 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGO AL PAGAMENTO SALVO RIVALSA - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'IMPOSTA COME SOSTITUTI DEL CREDITORE PERCETTORE DEL REDDITO - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427138-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGO AL PAGAMENTO SALVO RIVALSA - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'IMPOSTA COME SOSTITUTI DEL CREDITORE PERCETTORE DEL REDDITO - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In tema di tassazione dei redditi di ricchezza mobile cat. A per rivalsa, l'Obbligo posto dall'art. 127 del testo unico n. 645 del 1958 a carico dei soggetti tassabili in base a bilancio, di corrispondere l'imposta come sostituti del creditore percettore del reddito, postula l'avvenuta corresponsione di interessi a "reddituari", vale a dire a soggetti creditori di redditi aventi origine da capitali dati a mutuo o comunque impiegati in modo che ne derivi un reddito in somma definita. Un tale reddito può anche presumersi, ai sensi dell'art. 86, secondo comma, dello stesso testo unico, sempre però che già esista la prova di un "titolo" produttivo di interessi in astratto (ad esempio, contratto di mutuo, di finanziamento, ecc.), mentre non può, a sua volta, presumersi l'esistenza di un titolo del genere, che non è, in particolare, desumibile da una semplice esposizione debitoria nel bilancio, questo non costituendo "titolo" produttivo di obbligazione, ma unicamente documentazione di una posizione contabile e di una situazione preesistente, di cui deve essere esattamente accertata la natura e la causa, ai fini della tassazione. (V 2412/79, mass n 398721; (Conf 1731/82, mass n 419573).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)