Sez. 1, Sentenza n. 6105 del 18/10/1983 (Rv. 430900 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE D'EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - CONTUMACIA: RITUALITÀ - TERMINE DI COMPARIZIONE A DISPOSIZIONE DEL CONVENUTO RESIDENTE IN UNO STATO DIVERSO DA QUELLO OVE HA SEDE IL GIUDIZIO - CONGRUITÀ DI DETTO TERMINE EX ART. 7 N. 3 DELLA CONVENZIONE TRA ITALIA E AUSTRIA RESA ESECUTIVA CON LEGGE N. 71 DEL 1974 - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE D'EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - CONTUMACIA: RITUALITÀ - TERMINE DI COMPARIZIONE A DISPOSIZIONE DEL CONVENUTO RESIDENTE IN UNO STATO DIVERSO DA QUELLO OVE HA SEDE IL GIUDIZIO - CONGRUITÀ DI DETTO TERMINE EX ART. 7 N. 3 DELLA CONVENZIONE TRA ITALIA E AUSTRIA RESA ESECUTIVA CON LEGGE N. 71 DEL 1974 - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'art. 7 n. 3 della convenzione 16 novembre 1971 tra l'Italia e l'Austria, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 12 febbraio 1974 n. 71, il quale prevede che debba essere negato il riconoscimento della sentenza "se, in caso di decisione contumaciale, la parte non ha avuto notizia del procedimento tempestivamente per difendersi", non esige, ai fini della dichiarazione di efficacia, che risulti rispettato il termine minimo previsto per la comparizione in giudizio del convenuto dalla legge dello stato in cui è richiesta la delibazione, ma che il termine a disposizione del convenuto residente in uno stato diverso da quello ove ha Sede il giudice avanti al quale è chiamato in giudizio, sia congruo, tale cioè da consentirgli in concreto, oltre la conoscenza del processo, lo apprestamento della difesa in giudizio. Tale giudizio di congruità deve essere compiuto di volta in volta, in relazione alle specifiche circostanze di fatto, e può essere censurato in Sede di legittimità unicamente sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione, trattandosi di giudizio di fatto che coinvolge l'accertamento di elementi materiali e che comporta un apprezzamento degli stessi, il quale è istituzionalmente riservato al giudice di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 16/11/1971 num. 7, Legge 12/02/1974 num. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)