Sez. 1, Sentenza n. 9615 del 25/09/1998 (Rv. 519174 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ | Sussistenza - Determinazione - Criteri - Accertamento del giudice della delibazione - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ
L'art. 27, n.2, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata e resa esecutiva con legge n. 804 del 1971, il quale condiziona la dichiarazione di esecutività del provvedimento reso dal giudice di altro Stato alla circostanza che la domanda giudiziale sia notificata al convenuto contumace "regolarmente", ed inoltre in un tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese, riferisce il requisito della regolarità soltanto alla notificazione e comunicazione, mentre richiede per il termine di comparizione solo il requisito della congruità. Tale ultimo requisito, pertanto, è oggetto di una valutazione discrezionale da compiersi esclusivamente in base alle circostanze che caratterizzano la fattispecie concreta, indipendentemente dalle norme dei singoli ordinamenti processuali, interpretazione, questa, conforme, tra l'altro, a quella fornita dalla Corte di Giustizia della Comunità Europee (sent. 16 Giugno 1981 - causa 166/80).Il richiamato giudizio di congruità può essere censurato in sede di legittimità unicamente sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione, trattandosi di giudizio di fatto che coinvolge l'accertamento di elementi materiali e che comporta un apprezzamento degli stessi, il quale è istituzionalmente riservato al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato, per difetto di motivazione, la decisione della Corte d'appello che, in sede di opposizione alla dichiarazione di efficacia di sentenza straniera per lamentata incongruità del termine di comparizione del convenuto, che era stato fissato davanti al giudice greco in ventidue giorni dalla notifica dell'atto di citazione, pur rilevando l'esistenza di moderni mezzi di comunicazione che consentono di ridurre notevolmente i tempi per la scelta di un avvocato in un Paese straniero e la predisposizione della linea di difesa, nonché la possibilità, prevista dalla normativa processuale dello Stato di cui si trattava, di chiedere alla prima udienza un differimento, e la circostanza che il convenuto italiano avesse avuto la possibilità di contattare il legale della controparte al fine di tentare una conciliazione, aveva affermato la insufficienza del termine in questione, limitandosi ad osservare che quel termine sarebbe stato incongruo anche nel caso di citazione a comparire davanti al giudice italiano, senza tener presente che l'accertamento di tale congruità va compiuto prescindendo dalle norme dei singoli ordinamenti processuali).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 27, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)