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Sez. L, Sentenza n. 4705 del 12/04/2000 (Rv. 535622 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA | Termini massimi fissati dai contratti collettivi - Applicabilità - Presupposti - Iscrizione ad associazione stipulante o adesione anche tacita al contratto - Necessità - Applicazione delle clausole del contratto collettivo - Rilevanza - Limiti - Fattispecie relativa controversia con l'INPS circa la disciplina contributiva.
Stato
decisa il 2000-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535622-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA

Ai fini della determinazione della durata massima del periodo di apprendistato, il rinvio dell'art. 7 della legge n. 25 del 1955 alle previsioni dei contratti collettivi, peraltro con la fissazione per legge del limite massimo dei cinque anni, non comporta la rilevanza delle regole dettate sul punto dai contratti collettivi di diritto comune anche in difetto degli ordinari presupposti per la loro applicabilità, quali la iscrizione, in particolare del datore di lavoro, ad una delle associazioni stipulanti, o l'adesione del medesimo al contratto collettivo, esplicita oppure tacita. Quest'ultima può essere attuata mediante l'applicazione del complesso delle clausole contrattuali (e non di alcune soltanto), tenendo presente però che non può essere equiparata ad una spontanea manifestazione di volontà l'osservanza di norme imperative di legge in materia di retribuzione, ferie e festività. (Fattispecie relativa a controversia tra datore di lavoro e INPS riguardo alla applicabilità della minore contribuzione prevista per gli apprendisti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2130, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)