Sez. L, Sentenza n. 6605 del 12/06/1995 (Rv. 492801 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Disciplina ex art. 11, lett. c), legge n. 25 del 1955 - Obbligo di osservare le clausole dei contratti collettivi di diritto comune - Carattere generico - Portata - Limiti..
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
In tema di disciplina dell'apprendistato, la disposizione di cui all'art. 11, lettera c), della legge 19 gennaio 1955 n. 25, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi, deve essere interpretata, conformità con i principi di cui agli artt. 3 e 39 Cost., nel senso che essa non impone un obbligo specifico di osservare tutte le clausole dei contratti collettivi di diritto comune, ed in particolare quella relativa alla durata del periodo di apprendistato: il rinvio da essa operato ai contratti collettivi è infatti generico e non altera l'originaria efficacia giuridica ed il conseguente limite di operatività degli stessi riferito, ove trattasi di contratti collettivi di diritto comune, ai soli aderenti alle organizzazioni di categoria che li hanno stipulati.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 39, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)