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Sez. 2, Sentenza n. 8234 del 20/08/1998 (Rv. 518212 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Preliminare di vendita non trascritto - Successiva alienazione dello stesso immobile - Diritto alla ripetizione della somma corrisposta quale anticipo sul prezzo - Decorrenza della prescrizione.
Stato
decisa il 1998-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518212-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

Qualora un medesimo bene immobile abbia formato oggetto di successivi atti di alienazione da parte dello stesso alienante, il conflitto fra i diversi acquirenti del bene, si risolve, ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., in base al principio della priorità della trascrizione. Di conseguenza, qualora sorga controversia circa l'opponibilità ai terzi dei relativi contratti di vendita, il passaggio in giudicato della sentenza, che accerta l'inopponibilità a coloro che hanno trascritto il loro titolo di acquisto del contratto preliminare di vendita anteriormente stipulato dal medesimo alienante, segna il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione della somma eventualmente corrisposta dal promittente acquirente quale anticipo sul prezzo di vendita, giacché soltanto da tale momento l'eseguito pagamento viene ad assumere carattere di prestazione indebita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)