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Sez. 2, Sentenza n. 2103 del 20/02/1993 (Rv. 481020 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Pendenza - Sospensiva | Preliminare di vendita di immobile subordinato alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione spettante al conduttore - Mancato o irrituale esercizio del diritto di prelazione - Opponibilità da parte del promittente compratore - Inadempimento delle ulteriori attività dovute dal conduttore dopo l'esercizio del diritto di prelazione - Inopponibilità.
Stato
decisa il 1993-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481020-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Pendenza - Sospensiva

Nel caso in cui un immobile sia oggetto di un contratto preliminare di vendita subordinato alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione spettante al conduttore (dell'immobile), il promittente compratore è legittimato ad opporre il mancato o irrituale esercizio della prelazione nelle forme e nei termini prescritti dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392, ma non può far valere l'inadempimento delle ulteriori attività dovute dal conduttore dopo l'esercizio del diritto di prelazione, perché l'avveramento della condizione sospensiva, rendendo inefficace il suo titolo, lo priva di ogni interesse ad interloquire sulle predette successive vicende.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)