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Sez. 3, Sentenza n. 550 del 06/03/1953 (Rv. 882090 - 01)

GIUDIZIO (RAPPORTO) - TRASFERIMENTO DELL'AZIONE CILE NEL PROCEDIMENTO PENALE - RINUNZIA AL GIUDIZIO CIVILE - INSUSSISTENZA IN CASO DI PROCESSO PENALE GIÀ ESAURITO.
Stato
decisa il 1953-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882090-01

GIUDIZIO (RAPPORTO) - TRASFERIMENTO DELL'AZIONE CILE NEL PROCEDIMENTO PENALE - RINUNZIA AL GIUDIZIO CIVILE - INSUSSISTENZA IN CASO DI PROCESSO PENALE GIÀ ESAURITO.

L'art. 24 cod. proc. pen., secondo il quale il trasferimento dell'Azione civile nel procedimento penale importa di diritto la rinuncia al giudizio civile precedentemente instaurato, essendo diretto a salvaguardare il principio del ne bis in idem, non ha ragione di essere applicato quando, nel momento in cui il giudice civile deve provvedere, il giudizio penale è già esaurito senza possibilità di una pronuncia in quella Sede sull'Azione civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)