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Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8353 del 05/04/2013 (Rv. 625739 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Art. 75 cod. proc. pen. - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetti - Estinzione del giudizio civile precedentemente proposto - Natura giuridica - Litispendenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625739-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 cod. proc. pen., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'art. 306 cod. proc. civ., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati. Ne consegue che detta estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)