Sez. L, Ordinanza n. 32770 del 16/12/2024 (Rv. 673383-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Decreto di estinzione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione in esito a proposta di definizione accelerata assume la forma del decreto - ancorché non esplicitata dall'art. 380-bis c.p.c., il cui secondo comma fa rinvio, però, all'art. 391 c.p.c. - ed è soggetto al procedimento di correzione di errore materiale, poiché a tale decreto fa espresso riferimento l'art. 391-bis c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)