Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 12/08/2025 (Rv. 676215-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Decreto di estinzione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. - Applicabilità - Competenza - Collegio - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione, adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., spetta al collegio della sezione nell'ambito della quale il decreto da correggere è stato pronunciato, in virtù dell'esplicita menzione contenuta nell'art. 391-bis c.p.c., per il quale "il decreto di cui all'articolo 380-bis c.p.c." è accomunato alla sentenza e all'ordinanza ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali.
Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)