Sez. L, Sentenza n. 1093 del 04/02/1987 (Rv. 450654 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PROPOSIZIONE DELLA AZIONE GIUDIZIARIA - PROPOSIZIONE - TERMINE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PROPOSIZIONE DELLA AZIONE GIUDIZIARIA - PROPOSIZIONE - TERMINE.*
A seguito della sentenza n. 93 del 1979 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 R.d. n. 148 del 1931 nella parte in cui prevede l'improponibilità - anziché la improcedibilità - dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica o l'accertamento di ogni altro diritto di natura non esclusivamente patrimoniale, il termine per proporre l'Azione giudiziaria dopo il reclamo gerarchico è soltanto quello risultante dalla normativa comune sulla prescrizione ordinaria, ferma restando la necessità del preventivo esperimento del reclamo suddetto ai fini della procedibilità della domanda. (V 1104/84, mass n 433248).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)