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Sez. L, Sentenza n. 5463 del 10/10/1988 (Rv. 460069 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONTROVERSIA PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - TERMINE PER L'INIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - SUBORDINAZIONE AL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL RECLAMO GERARCHICO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460069-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONTROVERSIA PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - TERMINE PER L'INIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - SUBORDINAZIONE AL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL RECLAMO GERARCHICO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (come modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 633) nella parte in cui dispone la improponibilità, e non l'improcedibilità, dell'Azione giudiziaria, in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica, nonché in quelle aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto di natura non esclusivamente patrimoniale inerente al rapporto di lavoro dello stesso personale -, la proposizione del reclamo gerarchico, richiesta ora ai fini della semplice procedibilità dell'Azione giudiziaria, non incontra più limiti di natura processuale, con la conseguenza che il termine per l'inizio di detta Azione, essendo venuta meno la natura perentoria di esso prima evidenziata dalla rigida successione dei termini decadenziali previsti dall'art. 10 citato, è subordinato al solo rispetto della prescrizione ordinaria, ferma restando la necessità del preventivo esperimento del reclamo gerarchico ai fini della procedibilità della domanda. (Conf 1093/87, mass n 450654; (Conf 2142/85, mass n 440020).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)