Sez. 1, Sentenza n. 3458 del 24/10/1968 (Rv. 336591 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITA - ART. 40 LEGGE N. 2359 DEL 1865 - INDEROGABILE CRITERIO ARITMETICO - INSUSSISTENZA- CALCOLO CON DIVERSO CRITERIO - AMMISSIBILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITA - ART. 40 LEGGE N. 2359 DEL 1865 - INDEROGABILE CRITERIO ARITMETICO - INSUSSISTENZA- CALCOLO CON DIVERSO CRITERIO - AMMISSIBILITA.*
In tema di espropriazione parziale l'art. 40 della legge 25 giugno 1865 n.2359 nello stabilire che l'indennita consistera nella differenza che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che avra la residua parte dopo l'occupazione, non e diretto ad imporre al giudice l'adozione di un inderogabile criterio aritmetico nella Determinazione dell'indennita di espropriazione, ma intende solo disporre che debba a tal fine tenersi conto della svalutazione subita, per effetto dell'espropriazione, della parte residua del bene e cio al fine di garantire che l'indennita corrisponda al giusto prezzo del bene stesso. Non viola, pertanto, la norma in parola il giudice che tale risultato consegua anziche procedendo per sottrazione tra il valore anteriore all'espropriazione dell'intero immobile e il valore, posteriore ad essa, della parte residua, calcolando la svalutazione subita da questa ultima ed aggiungendone l'importo a quello dell'indennita corrispondente al valore della parte espropriata.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)