Sez. 1, Sentenza n. 2635 del 07/08/1972 (Rv. 360195 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - CRITERIO ARITMETICO PREVISTO DALLA LEGGE PER L'INDENNITA - INDEROGABILITA - ESCLUSIONE - SOMMA DELL'INDENNITA DELL'ESPROPRIATO E DELLA SVALUTAZIONE DEL RESIDUO - LEGITTIMITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - CRITERIO ARITMETICO PREVISTO DALLA LEGGE PER L'INDENNITA - INDEROGABILITA - ESCLUSIONE - SOMMA DELL'INDENNITA DELL'ESPROPRIATO E DELLA SVALUTAZIONE DEL RESIDUO - LEGITTIMITA.*
L'art 40 della legge 25 giugno 1865, n 2359, nello stabilire - in tema di espropriazione parziale - che la indennita consiste nella differenza tra il valore che avrebbe avuto l'immobile prima dell'occupazione, e quello che avra la parte residua dopo l'occupazione, non impone al giudice l'adozione di un inderogabile criterio aritmetico nella Determinazione della indennita di espropriazione, ma intende solo disporre che debba a tal fine tenersi conto della svalutazione subita, per effetto dell'espropriazione, dalla parte residua; talche non viola la detta norma il giudice che questo risultato consegna, anziche procedendo per sottrazione tra il valore, anteriore all'espropriazione, dell'intero immobile, e quello, posteriore ad essa, della parte residua, calcolando la svalutazione subita da quest'ultima e aggiungendo l'importo a quello dell'indennita corrispondente al valore della cosa espropriata. (V 3458'68, mass n 336591 e 336592).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)