Sez. U, Sentenza n. 14385 del 21/06/2007 (Rv. 598045 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Elezione di un Consiglio dell'Ordine - Contemporanea pendenza di procedimento penale e elettorale - Sospensione necessaria del secondo - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
La contemporanea pendenza, in relazione agli stessi fatti, di un processo penale e dell'impugnazione delle operazioni elettorali per l'elezione di un consiglio di un ordine professionale non comporta la necessaria sospensione di quest'ultimo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., sia perchè la sospensione non è imposta da una specifica disposizione di legge, sia perché la definizione del processo penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della decisione che deve essere resa in sede di contenzioso elettorale, ove si mira ad accertare la violazione di norma che disciplinano il procedimento elettorale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)