Sez. U, Sentenza n. 6215 del 23/03/2005 (Rv. 580916 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Contemporanea pendenza di procedimento penale e disciplinare a carico del medesimo professionista per gli stessi fatti - Sospensione necessaria del procedimento disciplinare - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la contemporanea pendenza, nei confronti del medesimo professionista e per gli stessi fatti, di un processo penale e di un procedimento disciplinare non comporta la necessaria sospensione di quest'ultimo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., sia perchè la sospensione non è imposta da una specifica disposizione di legge, sia perchè la definizione del processo penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della decisione che deve essere resa in sede disciplinare, la quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 44, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)