Sez. 3, Sentenza n. 31250 del 10/01/2017 Ud. (dep. 22/06/2017) Rv. 270211 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Risarcimento del danno - Requisiti - Integralità - Effettività - Necessità - Rilevanza delle condizioni patrimoniali dell'imputato - Esclusione - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, a nulla valendo le condizioni patrimoniali non abbienti dell'imputato. (In motivazione, la S.C.ha precisato che il presupposto del conseguimento dell'attenuante è l'oggettiva esaustività della riparazione e non, invece, una soggettiva intenzione di risarcire che non abbia potuto riflettersi, per difficoltà economiche, in un risarcimento reale e integrale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)