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Sez. 6, Sentenza n. 6405 del 12/11/2015 Ud. (dep. 17/02/2016) Rv. 265831 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Risarcimento del danno - Requisiti - Volontarietà - Integralità - Effettività - Coesistenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265831-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Nella specie, è stata esclusa l'applicabilità della circostanza attenuante in considerazione del comportamento dell'imputato che aveva risarcito il solo danno patrimoniale a seguito di una messa in mora da parte della parte lesa ed aveva successivamente agito in sede civile per il recupero delle somme corrisposte a tale titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)