Sez. 3, Sentenza n. 4525 del 16/05/1987 (Rv. 453225 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTRATTO ASSOCIATIVO AGRARIO - STIPULAZIONE VERBALE - INVALIDITÀ DEL CONTRATTO - DOMANDA CONSEGUENZIALE DI RILASCIO DEL FONDO PER DIFETTO DI TITOLO DEL CONVENUTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO E NON DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTRATTO ASSOCIATIVO AGRARIO - STIPULAZIONE VERBALE - INVALIDITÀ DEL CONTRATTO - DOMANDA CONSEGUENZIALE DI RILASCIO DEL FONDO PER DIFETTO DI TITOLO DEL CONVENUTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO E NON DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA.*
Rientra nella Competenza del pretore, quale giudice del lavoro, e non della Sezione specializzata agraria, la cognizione della domanda di rilascio di un fondo rustico che sia fondata sul difetto di titolo del convenuto coltivatore per essere originariamente invalido il contratto associativo agrario in quanto stipulato oralmente, trattandosi di domanda non conseguenziale ad una risoluzione del rapporto associativo per inoperatività o decadenza dal regime di proroga legale. (V 6255/84, mass n 437879).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 2, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)