Sez. 3, Sentenza n. 6255 del 29/11/1984 (Rv. 437879 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DOMANDA DEL CONCEDENTE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL COLTIVATORE PER L'ACCERTAMENTO DELLA QUOTA SPESE GRAVANTE SUL CONCEDENTE - RISPETTIVA COMPETENZA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DOMANDA DEL CONCEDENTE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL COLTIVATORE PER L'ACCERTAMENTO DELLA QUOTA SPESE GRAVANTE SUL CONCEDENTE - RISPETTIVA COMPETENZA.*
Ai sensi dell'art. 409 n. 2 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 533 del 1973, sono soggetti al rito del lavoro anche i rapporti di mezzadria, di affitto a coltivatore diretto, ecc. "salva la Competenza della Sezione specializzata agraria". In base a tale sistema, la domanda riconvenzionale formulata dal coltivatore per la dichiarazione della quota spese dovuta dal concedente è di Competenza del giudice del lavoro, mentre la domanda di questi, volta ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, è di Competenza della Sezione specializzata agraria, senza che nessuna di tali competenze - entrambe per materia - possa attrarre l'altra e dare luogo ad un simultaneus processus. (Conf 0838/81, mass n 411327; (Conf 2274/76, mass n 381071).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)