Sez. 3, Sentenza n. 7189 del 01/12/1983 (Rv. 431793 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - DIVIETO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEFINITIVA O DI AFFITTO O DI CESSIONE IN USO DEI TERRENI ESPROPRIATI - AZIONE DI ANNULLAMENTO - TERMINE DI PRESCRIZIONE.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - DIVIETO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEFINITIVA O DI AFFITTO O DI CESSIONE IN USO DEI TERRENI ESPROPRIATI - AZIONE DI ANNULLAMENTO - TERMINE DI PRESCRIZIONE.*
L'art. 6 della legge n. 379 del 1967 - per il quale l'Azione di annullamento del contratto, effettuato in violazione delle norme di cui agli artt. 4 ed 8 della legge medesima, si prescrive in cinque anni - non prevede alcuna distinzione tra Atti di disposizione definitiva del fondo (alienazione, divisione, vendita), Atti che modifichino la originaria dimensione del fondo riscattato ed Atti di affitto o cessione in uso del fondo stesso senza autorizzazione dell'ente espropriante; conseguentemente siffatta prescrizione opera con riferimento anche all'Azione di annullamento del contratto di affitto stipulato dall'assegnatario del fondo. (V 2528/81, mass n 413305).*
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)