diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2022 del 16/03/1985 (Rv. 439930 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI - CONTRATTO DI AFFITTO O DI CESSIONE IN USO PARZIALE O TOTALE DEL FONDO - DIVIETO EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 379 DEL 1967 - VIOLAZIONE - ANNULLABILITÀ - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDABILITÀ DI TALE CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439930-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI - CONTRATTO DI AFFITTO O DI CESSIONE IN USO PARZIALE O TOTALE DEL FONDO - DIVIETO EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 379 DEL 1967 - VIOLAZIONE - ANNULLABILITÀ - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDABILITÀ DI TALE CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

L'Azione di annullamento del contratto di affitto o di cessione in uso parziale o totale del fondo, stipulato dall'assegnatario con un terzo in violazione del disposto dell'art. 4 della legge n. 379 del 1967, può essere esercitata da qualsiasi interessato, ed anche dallo stesso assegnatario - a prescindere dalla decadenza dell'assegnazione che riguarda il rapporto con il concedente ente di riforma - essendo lo scopo della legge quello di assicurare che il fondo non sia in alcun modo sottratto alla sua specifica destinazione, che è quella della coltivazione e del miglioramento produttivo, mediante lo svolgimento dell'attività lavorativa personale e diretta dello assegnatario, scelto dall'ente in esito ad un procedimento amministrativo tra soggetti in possesso di determinati requisiti. Nè un siffatto contratto è passibile di convalida ai sensi dell'art. 1444 cod. civ., essendo tale eventualità espressamente esclusa a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, non essendo l'assegnatario, che abbia eseguito volontariamente il contratto, in condizione di concluderlo validamente. (V 5636/84, mass n 437306; (V 81/84, mass n 432342; (V 7189/83, mass n 431793).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1444, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)