Sez. 1, Sentenza n. 2798 del 02/10/1972 (Rv. 360496 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITO DI DURATA INFERIORE A TRE ANNI STIPULATE DA UNA COOPERATIVA ALLA SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SOTTO L'IMPERIO DELLA LEGGE N 1228 DEL 1962 - ESENZIONE PREVISTA DAL DLCPS N 1421 DEL 1947 - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITO DI DURATA INFERIORE A TRE ANNI STIPULATE DA UNA COOPERATIVA ALLA SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SOTTO L'IMPERIO DELLA LEGGE N 1228 DEL 1962 - ESENZIONE PREVISTA DAL DLCPS N 1421 DEL 1947 - APPLICABILITA.*
L'art 9 del DLCPS 15 dicembre 1947, n 1421, rimase in vigore anche sotto l'impero della legge 27 luglio 1962, n 1228, la quale si limito a restringere il campo di applicazione del citato articolo alle operazioni di credito che non fossero a medio od a lungo termine. Con la legge 12 marzo 1968, n 386, e stata ridata alla norma dell'art 9 predetto la originaria estensione. Pertanto, poiche per la concessione dell'esenzione fiscale alle cessioni di credito fatte da una cooperativa alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della banca nazionale del lavoro e sufficiente una correlazione tra la cessione ed il finanziamento e non e richiesta una stretta interdipendenza e la impossibilita che la banca utilizzi la cessione a copertura di crediti ad essa spettanti verso la cooperativa per titoli diversi, una volta accertata tale correlazione va concessa la esenzione fiscale alle cessioni di credito di durata inferiore a tre anni stipulate sotto l'impero della legge n 1228 del 1962.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 4, Legge 12/03/1968 num. 386, Legge 15/12/1947 num. 1421 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)