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Sez. 1, Sentenza n. 1127 del 23/03/1977 (Rv. 384773 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DI COOPERATIVE - OPERAZIONI DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - CESSIONI DI CREDITO A GARANZIA - ESENZIONE FISCALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384773-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DI COOPERATIVE - OPERAZIONI DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - CESSIONI DI CREDITO A GARANZIA - ESENZIONE FISCALE - APPLICABILITA.*

Il trattamento tributario previsto dall'art 9 del DLCPS 15 dicembre 1947 n 1421, per il credito alla cooperazione, e stato modificato dalla legge 27 luglio 1962 n 1228 solo per le operazioni a medio e lungo termine. Pertanto, ai sensi del citato art 9, nonche dell'articolo unico della successiva legge 12 marzo 1968 n 386, l'operazione, con la quale la Sezione speciale della banca nazionale del lavoro conceda un finanziamento a breve termine ad ente cooperativo, in correlazione con una cessione di credito in garanzia, beneficia di esenzione dall'imposta di registro. (Conf 3146/75, mass n 377249; (Conf 1284/74, mass n 369356; (Conf 1284/74, mass n 369357; (Conf 2798/72, mass n 360496).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/12/1947 num. 1421 art. 9, Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 4, Legge 12/03/1968 num. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)