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Sez. 1, Sentenza n. 2674 del 28/10/1967 (Rv. 330112 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTROLLO DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - COMUNE - AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA CONDIZIONATA ALLA RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO - DINIEGO DELLA RATIFICA - INEFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330112-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTROLLO DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - COMUNE - AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA CONDIZIONATA ALLA RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO - DINIEGO DELLA RATIFICA - INEFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE.*

L'autorizzazione degli enti pubblici a stare in giudizio attiene alla legitimatio ad processum, e costituisce un presupposto processuale o, quanto meno, una condizione di validita e di efficacia per la Costituzione dell'ente. In conseguenza il giudice ha il dovere di controllare d'ufficio l'esistenza della prescritta autorizzazione da parte dell'organo competente a concederla. Non e sufficiente un'autorizzazione condizionata alla ratifica del consiglio comunale, quale e quella concessa in via d'urgenza dalla giunta, dopo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla mancata ratifica del consiglio stesso nella sua prima adunanza. (Cfr. 2497-66 712-66 331-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 184 art. 131, Legge 04/02/1915 num. 184 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)