Sez. 1, Sentenza n. 2674 del 28/10/1967 (Rv. 330112 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTROLLO DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - COMUNE - AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA CONDIZIONATA ALLA RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO - DINIEGO DELLA RATIFICA - INEFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTROLLO DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - COMUNE - AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA CONDIZIONATA ALLA RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO - DINIEGO DELLA RATIFICA - INEFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE.*
L'autorizzazione degli enti pubblici a stare in giudizio attiene alla legitimatio ad processum, e costituisce un presupposto processuale o, quanto meno, una condizione di validita e di efficacia per la Costituzione dell'ente. In conseguenza il giudice ha il dovere di controllare d'ufficio l'esistenza della prescritta autorizzazione da parte dell'organo competente a concederla. Non e sufficiente un'autorizzazione condizionata alla ratifica del consiglio comunale, quale e quella concessa in via d'urgenza dalla giunta, dopo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla mancata ratifica del consiglio stesso nella sua prima adunanza. (Cfr. 2497-66 712-66 331-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 184 art. 131, Legge 04/02/1915 num. 184 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)