Sez. 3, Sentenza n. 374 del 10/02/1972 (Rv. 356265 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - NATURA DELLA AUTORIZZAZIONE - SUSSISTENZA - CONTROLLO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - NATURA DELLA AUTORIZZAZIONE - SUSSISTENZA - CONTROLLO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
L'autorizzazione degli enti pubblici a stare in giudizio attiene alla legitimatio ad processum e costituisce un presupposto processuale o quanto meno una condizione di validita e di efficacia per la Costituzione dell'ente. In conseguenza il giudice ha il dovere di controllare d'ufficio l'esistenza della prescritta autorizzazione da parte dell'organo competente a concederla. (V 2674'67, mass n 330112).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 140, Legge 09/06/1947 num. 530 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)