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Sez. 3, Sentenza n. 374 del 10/02/1972 (Rv. 356265 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - NATURA DELLA AUTORIZZAZIONE - SUSSISTENZA - CONTROLLO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1972-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356265-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - NATURA DELLA AUTORIZZAZIONE - SUSSISTENZA - CONTROLLO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*

L'autorizzazione degli enti pubblici a stare in giudizio attiene alla legitimatio ad processum e costituisce un presupposto processuale o quanto meno una condizione di validita e di efficacia per la Costituzione dell'ente. In conseguenza il giudice ha il dovere di controllare d'ufficio l'esistenza della prescritta autorizzazione da parte dell'organo competente a concederla. (V 2674'67, mass n 330112).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 140, Legge 09/06/1947 num. 530 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)