Sez. 3, Sentenza n. 13739 del 28/02/2013 Ud. (dep. 22/03/2013) Rv. 255032 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Contratto di soccida - Gestione di rifiuti - Autorizzazione - Necessità - Mancanza - Reato - Integrazione - Responsabilità - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione illecita dei rifiuti, nel contratto di soccida semplice il soccidante titolare dell'impresa agricola, per la sua posizione di direzione e vigilanza, risponde quale concorrente del reato di smaltimento senza autorizzazione dei rifiuti non pericolosi (nella specie, deiezioni di animali) commesso materialmente dal soccidario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2170, Cod. Civ. art. 2171, Cod. Civ. art. 2173, Cod. Civ. art. 2174, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)